p.p.c., riduzione dei termini di rivendita
Not. Lucio De Palma
24.10.2001
Ritenevo che il
divieto di rivendita non riguardasse tutti gli immobili acquistati con le
agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina, ma solo quelli per i
quali fosse stato concesso un mutuo agevolato ai sensi della legge 590/1966,
art. 1, e mi spiego.
L'art. 28, L. 590/1966,
recitava:à "Il
periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in
materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina è elevato da
cinque a dieci anni.
La estinzione
anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della
presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni
dall'acquisto.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Poichè i benefici della
presente legge erano quelli dell'articolo 1 (mutui agevolati), dell'art.
2 (prestiti a tasso agevolato che riguardavano però macchinari ed altri beni
mobili) e dell'art. 12 (finanziamenti ad enti di sviluppo che acquistassero
terreni da rivendere a contadini) e poichè i benefici fiscali della p.p.c. erano
solo estesi "agli acquirenti di fondi rustici a termini del precedente
titolo I (art. 25)" (e quindi agli acquisti che avessero goduto della
agevolazione creditizia), à se ne doveva
dedurre che fossero soggetti alla decadenza/nullità di cui all'art. 28, c. 2, solo
gli atti di acquisto che avessero goduto di quelle specifiche provvidenze
creditizie sopra indicate e che avessero goduto anche delle agevolazioni
fiscali p.p.c., ma non anche gli atti di acquisto agevolati solo fiscalmente.
Per questi ultimi
la norma a regime diventava il primo comma dell'articolo 28, che parlava di decadenza
(e certamente non la nullità) dai benefici della vigente legislazione in
materia di formazione e arrotondamento di proprietà coltivatrice portata da
cinque a dieci anni.
Questa
interpretazione consentiva, nella mia interpretazione, di ridurre il campo di
rischio nullità (cfr. Cass. 92) ai soli atti che avessero per presupposto un
mutuo o una vendita da parte degli enti di sviluppo.
La nuova normativa
(art.11, D.Lgs 228/2001) dispone che à "il
periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in
materia di formazione e di arrotondamento di p.p.c. è ridotto da dieci a cinque
anni".
Tale norma ben può
essere autonoma in quanto va ad abrogare e sostituire la precedente (art. 28,
c.1, L. 590/1966) continuando a parlare di decadenza.
Il secondo comma
poi dispone che à "la
estinzione anticipata del mutuo e la vendita del fondo acquistato con i
suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque
anni dall'acquisto".
Il fatto che il
legislatore non abbia espressamente operato abrogando e sostituendo, fa nascere
il dubbio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 28 sia implicita, ma
che la nuova norma si riferisca a tutti gli acquisti di cui al primo comma
(dell'art. 11, D.Lgs. 228/2001) e, quindi, a tutti gli acquisti con i benefici
anche solo fiscali per la p.p.c.
Not. Giampiero Petteruti
25.10.2001
La L.590/1965,
oltre che prevedere agevolazioni creditizie, prorogava anche le disposizioni e
le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della p.p.c.
sino al 30.06.1983.
Quindi, l'art. 28,
c. 2, non si rivelava univocamente rivolto agli acquisti con benefici
creditizi.